ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E DETRAZIONI FISCALI
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E DETRAZIONI FISCALI
NOVITA’ 2023
La Legge di Bilancio 2023 apporta importanti variazioni agli importi spettanti alle famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico Universale con:
- figli di età inferiore a un anno;
- nuclei familiari numerosi con tre o più figli a carico;
- almeno un figlio di età compresa tra uno e tre anni.
Nel 2023 queste famiglie usufruiranno delle seguenti maggiorazioni:
- l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce ISEE di riferimento, per i nuclei con figli di età inferiore a 1 anno;
- l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per i quali l’importo spettante aumenta del 50% con ISEE fino a euro 40.000;
- l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che aumenta da 100 a 150 euro mensili a nucleo.
La Legge di Bilancio 2023 interviene anche a favore dei nuclei familiari con figli disabili, rendendo stabile l’erogazione degli aumenti riconosciuti nel 2022:
- 175 euro mensili per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti d’età;
- le maggiorazioni, per ogni figlio a carico con disabilità di età compresa tra i 18 e i 21 anni, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- incremento di 120 euro mensili, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, della maggiorazione prevista con valore ISEE non superiore a 25.000 euro.
Gli aumenti saranno percepiti dal mese di febbraio 2023 e verranno riconosciuti anche gli arretrati per il mese di gennaio.
Naturalmente, tutte le altre maggiorazioni, per ciascun figlio con disabilità, previste in precedenza dal 2023 sono state eliminate.
Entro il mese di febbraio 2023 chi percepisce l’Assegno Unico Universale deve aver richiesto l’attestazione ISEE 2023, senza il rinnovo dell’ISEE l’assegno verrà erogato in misura minima, cioè 50 euro.
Non è necessario che chi percepisce già l’assegno ripresenti la domanda.
Invece, coloro che non percepiscono ancora l’assegno ma ne hanno diritto, devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2023.
Le detrazioni fiscali per familiari a carico sono sgravi che i lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere al proprio datore di lavoro o ente pensionistico al fine di ottenere il beneficio ogni mese in busta paga o rata di pensione.
Dal 2022 sono state introdotte importanti disposizioni legislative che modificano la spettanza delle detrazioni.
Assegno Unico Universale
Le detrazioni fiscali per figli a carico di età fino ai 21 anni, gli assegni familiari, percepiti fino al 2021, lasciano il posto all’Assegno Unico Universale che è stato corrisposto dal mese di marzo 2022. È una nuova misura di sostegno economico istituita dalla Legge delega n. 46/2021, destinata a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi e i percettori di misure di sostegno al reddito. L’assegno unico e universale, infatti, può essere cumulato con il Reddito di cittadinanza e con i sussidi percepiti dalle Regioni Province autonome e Comuni; ed è esente dal pagamento IRPEF.
RICHIESTA ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L’assegno viene erogato su richiesta dei genitori presentata nel sito dell’INPS utilizzando lo SPID, tramite il Patronato o telefonicamente tramite il Contact Center dell’INPS. La richiesta va presentata ogni anno, l’assegno si riferisce al periodo marzo/febbraio dell’anno successivo, viene erogato sulla base del valore ISEE o sui dati autocertificati dai genitori richiedenti. Si compone di una parte fissa, corrisposta pure in assenza di ISEE, e di una parte variabile legata all’indicatore ISEE. L’assegno sarà accreditato direttamente dall’INPS sul conto corrente dei genitori utilizzando l’IBAN indicato sulla richiesta oppure con bonifico domiciliato.
CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Hanno diritto all’assegno i genitori conviventi, separati/divorziati, il genitore unico, i genitori affidatari, tutore del figlio, tutore del genitore e dal figlio maggiorenne per sé stesso. Spetta ai genitori cittadini italiani o dell’Unione europea, ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di ricerca, ai residenti e domiciliati in Italia, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno sei mesi, soggetti a imposizione fiscale in Italia. L’assegno è erogato nella misura del 50% se entrambi i genitori ne fanno richiesta, nella misura del 50% al solo genitore che presenta la richiesta, oppure nella misura del 100% al genitore unico o al genitore affidatario a patto che l’altro genitore rinunci al proprio 50%.
QUANDO SPETTA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L’Assegno è riconosciuto mensilmente per :
- ciascun figlio nascituro a partire dal settimo mese di gravidanza;
- ciascun figlio minorenne a carico;
- ciascun figlio minorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno d’età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, che lavori ma con un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui; oppure sia disoccupato iscritto al Centro per l’impego; oppure svolga il servizio civile universale;
- ciascun figlio disabile senza limiti d’età.
IMPORTI BASE DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Gli importi corrisposti sono differenziati:
- da un minimo di € 50 mensili, per ogni figlio, per le famiglie con ISEE maggiore di € 40.000 o in assenza di ISEE;
- a un importo massimo di € 175, per ogni figlio, per le famiglie con ISEE inferiore a € 15.000.
L’importo dell’assegno subisce delle maggiorazioni in caso di situazioni particolari:
- disabilità;
- età della madre minore di 21 anni;
- famiglie con più di due figli;
- genitori entrambi lavoratori.
LE DETRAZIONI FISCALI PER FAMILIARI A CARICO IN BUSTA PAGA O RATEO DI PENSIONE
La domanda va presentata al datore di lavoro al momento dell’assunzione o all’ente pensionistico al momento della domanda di pensione. Una volta presentata vale anche per gli anni successivi salvo che il richiedente non presenti una nuova comunicazione in caso di variazione dei dati (ad esempio in caso di nuovi nati, figli che si sposano o che percepiscono redditi tali da non poter essere più considerati familiari a carico).
Chi chiede il beneficio dichiara sotto la propria responsabilità di avervi diritto, indica nella domanda le condizioni di spettanza della detrazione, il tipo di familiare e il relativo codice fiscale in corso di validità e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Le detrazioni per familiari a carico per l’anno d’imposta 2023 possono essere richieste per:
- il coniuge se non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli di età pari o superiore a 21 anni, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale,;
- gli altri familiari di cui all’art. 433 del Codice civile, che devono convivere con il contribuente che sostiene il carico fiscale oppure ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Si tratta dei familiari di seguito indicati:
– coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– discendenti dei figli;
– genitori e ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi;
– i generi e le nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, anche unilaterali.
A seguito dell’istituzione dell’Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) non spettano più le detrazioni per figli di età inferiore a 21 anni, né la detrazione per famiglie numerose (presenza di almeno quattro figli).
Condizione imprescindibile per essere considerati fiscalmente a carico è il reddito complessivo conseguito dal familiare per il quale si chiedono le detrazioni. Il familiare non deve aver percepito nell’anno d’imposta redditi superiori a 2.840,51 euro, fatta eccezione per i figli di età non superiore a 24 anni per i quali il limite del reddito è elevato a 4.000 euro.
I cittadini extra-comunitari residenti in Italia possono chiedere le detrazioni anche per familiari a carico residenti all’estero, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi. Devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare.
- documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine
- documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
- documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata, deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati
LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Se le detrazioni sono state attribuite in misura errata dal datore di lavoro o ente pensionistico, ovvero se il contribuente non le ha richieste e quindi non ne ha fruito durante l’anno, la correzione o la fruizione avverrà con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche il cittadino non residente in Italia, che presenta la dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI PF), può fruire delle detrazioni per familiari a carico a condizione che nello stato estero in cui risiede non goda di agevolazioni fiscali per i familiari a carico, che il reddito percepito in Italia sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che lo stato estero in cui risiede assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.